E’ bene, infatti, ricordare che tra i soggetti tenuti al pagamento dell’IVAFE, individuati dal successivo comma 18-bis, mediante rinvio ai soggetti indicati nell’art. 4 del DL del 28 giugno 1990, n. 167, vi sono le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Il caso in esame vedeva un cittadino americano, residente nel nostro paese, che si qualificava beneficiario “individuato” di un Trust “trasparente” irrevocabile istituito dal patrigno, anch’esso cittadino americano, fiscalmente residente negli Stati Uniti. Il fondo in Trust era costituito da un portafoglio finanziario tra cui vi erano azioni, quote di fondi e di ETF azionari emessi e depositati all’estero mentre il Trustee risultava essere un soggetto professionale ed indipendente residente negli Stati Uniti.
Come evidenziato nella Circolare 34/E del 22 ottobre 2022 , a commento della disciplina fiscale del Trust, i beneficiari ”individuati” residenti di un Trust estero “hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del Trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero “ e che “l’IVIE e l’IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di Trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell’immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito”.
Sulla base dell’atto di Trust, tuttavia, risultava che il beneficiario era individuato soltanto ai fini della distribuzione del reddito e non anche del capitale del Trust, che lo stesso beneficiario non instaura alcun rapporto con i beni segregati, che, infine, non impiega capitale proprio né assume alcun rischio in relazione agli investimenti del Trust gestiti e detenuti dal Trustee.
Tutte queste considerazioni comportano, quindi, che il beneficiario di un Trust trasparente residente all’estero non è tenuto ad alcun versamento dell’Ivafe con riferimento agli investimenti del Trust.
Sebbene alcuni degli elementi evidenziati nell’interpello siano stati assunti acriticamente dall’Agenzia, la risposta risulta particolarmente innovativa in quanto esprime con chiarezza e precisione quali sono le condizioni, soggettive ed oggettive, per cui l’Ivafe vada assolta o meno dalle persone fisiche residenti in Italia che si trovano in situazioni analoghe a quelle indicate nel documento di prassi in commento.