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Patto di famiglia anche per i trasferimenti parziali a discendenti già soci

Patto di famiglia anche per i trasferimenti parziali a discendenti già soci

Con la sentenza n. 4376/2026 la Cassazione, cassando la decisione della Corte d’Appello di Trento (n. 70/2019), ribadisce che nel perimetro del patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. rientrano anche i trasferimenti meramente parziali dell’azienda o delle partecipazioni e quelli effettuati in favore di discendenti che siano già soci della società oggetto del riassetto. Il monito è significativo, perché molte riorganizzazioni interne alle famiglie imprenditoriali, comunemente strutturate come “semplici” accordi tra le parti, possono risultare, secondo i Giudici, veri e propri patti di famiglia, con il conseguente rischio di nullità per difetto della forma solenne dell’atto pubblico prescritta dall’art. 768-ter c.c.

Nel caso di specie, vi sono una S.r.l. che produce mobili, partecipata al 76,5% dai genitori e dai figli (il restante 23,5% è dello zio paterno), e una Sas immobiliare, proprietaria degli stabilimenti locati alla S.r.l., partecipata dal padre e da due dei figli. Nell’agosto 2008 le parti firmano un accordo di riassetto: la S.r.l. va a uno dei figli, la Sas agli altri; per compensare il primo dell’uscita dalla Sas si prevede una scissione asimmetrica; ai genitori restano il diritto d’abitazione su un immobile sociale e una rendita vitalizia; per pareggiare le quote intervengono le donazioni dei genitori. L’accordo, integrato da due transazioni nel 2010, è stipulato per scrittura privata. Anni dopo, in sede di esecuzione, uno dei figli ne eccepisce la nullità, trattandosi a suo dire di un patto di famiglia nullo in difetto del requisito di forma. La Corte di Trento respinge, ritenendo che il negozio non integrerebbe un patto di famiglia, posto che i figli erano già tutti soci e mancava la “figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda“.

La Cassazione capovolge tale lettura. La norma, del resto, parla chiaro: il patto di famiglia, ai sensi dell’art. 768-bis c.c., contempla espressamente il trasferimento “in tutto o in parte” dell’azienda o delle quote, sicché la Corte ne sottolinea coerentemente il carattere “anche solo parziale“. Si tratta di una scelta lessicale che segna peraltro una netta distanza rispetto al piano tributario, sul quale opera invece l’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, che postula, almeno con riguardo alle società di capitali, il passaggio o l’integrazione del controllo. Sul piano civilistico, dunque, è irrilevante che i figli fossero già soci. Né “modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote […] fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti“, considerato che l’imprenditore “non può che disporre solo della sua sola quota“. Non osta infine alla qualificazione il fatto che i conguagli compensativi fossero operati dai genitori in forma di liberalità anziché dagli assegnatari non beneficiari: in tale ipotesi le attribuzioni del disponente si configurano, secondo la Corte, come “adempimento per conto d’altri“, ferma restando l’obbligazione di liquidazione in capo agli assegnatari.

Sul piano operativo, appare utile rilevare come, ogniqualvolta si strutturi un riassetto societario interno alla famiglia, la valutazione preliminare sulla riconducibilità del negozio ad un patto successorio in primis e al patto di famiglia poi, sia dirimente, e il ricorso all’atto pubblico funge da garanzia della tenuta dell’operazione, oltre che da condizione per accedere alle relative prerogative civilistiche, quali l’esonero da collazione e da azione di riduzione di quanto ricevuto in forza del patto (art. 768-quater, co. 4, c.c.) e la stabilità del passaggio generazionale, in deroga al divieto dei patti successori sancito dall’art. 458 c.c.

  • Ivan Mastrototaro
  • Giovanna Mazza
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