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Scissione preceduta da un conferimento a realizzo controllato non abusiva: a quali condizioni?

Scissione preceduta da un conferimento a realizzo controllato non abusiva: a quali condizioni?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 496/2022, ha analizzato i profili abusivi di un’operazione di riorganizzazione societaria. In particolare, sono state precisate le condizioni alle quali l’operazione descritta, di scissione preceduta da un conferimento a realizzo controllato, non sia considerata una fattispecie in abuso del diritto.

La situazione di partenza vede i soci appartenenti a due diversi rami familiari detenere partecipazioni nella società ALFA la quale detiene a sua volta partecipazioni nella controllata GAMMA che ha realizzato un importante evento di liquidità in seguito ad una cessione di partecipazioni. In particolare, il ramo familiare A detiene partecipazioni dirette (complessivamente pari al 5,76%) e indirette (48,99%), per il tramite di BETA; il ramo familiare B detiene direttamente le restanti partecipazioni in ALFA. A seguito del liquidity event realizzato da GAMMA, tale società distribuirà un importante dividendo in favore di ALFA.

La riorganizzazione ipotizzata dagli istanti si realizza mediante un preventivo “conferimento congiunto” (cd. uno actu) da parte del Ramo A delle quote partecipative detenute in ALFA (pari ciascuna all’1,92 per cento del capitale sociale) che avverrà in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR e “consentirà a Beta di ottenere il controllo di diritto della società, con una partecipazione al capitale sociale che passerà dall’attuale 48,99 al 54,75 per cento”.

La fase finale della riorganizzazione si realizza mediante la scissione di ALFA, il cui patrimonio – essenzialmente costituito dalla partecipazione in GAMMA (di cui si prevede, tuttavia, la liquidazione nel medio periodo) e da disponibilità liquide rivenienti dal dividendo distribuito dalla stessa GAMMA – verrà attribuito alle società beneficiarie BETA (preesistente) partecipata dal ramo familiare A e EPSILON (neocostituita) partecipata da ramo familiare B.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • il conferimento congiunto di partecipazioni può beneficiare del realizzo controllato laddove le partecipazioni congiuntamente considerate permettano alla conferitaria di acquisire il controllo sulla società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento. Inoltre, il conferimento non risulta censurabile sotto il profilo dell’abuso del diritto in quanto appare giustificato dall’esigenza di semplificare gli adempimenti societari relativi alla determinazione di concambi azionari in sede di successiva scissione.
  • la scissione di ALFA, invece, non è considerata abusiva in quanto consentirà a ciascun nucleo familiare di proseguire nel proprio percorso imprenditoriale.

A tal proposito, è stato precisato che affinché non sia ravvisabile la sussistenza di profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare la liquidazione (anche parziale) di uno o più soci mediante l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione.

In altre parole, condizione essenziale della non elusività dell’operazione è che la scissione sia finalizzata all’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all’operazione.

Corollario di tale valutazione è, secondo l’Agenzia, la necessità che eventuali esigenze economico-patrimoniali dei soci siano soddisfatte solo per il tramite di eventuali (fisiologiche) distribuzioni di dividendi, non potendo così gli stessi distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa per il tramite, ad esempio, di operazioni di finanziamento o di garanzia nei confronti dei soci medesimi.

Di particolare interesse – per la portata generale dell’affermazione – la precisazione per cui il ricorso al regime di realizzo controllatonon risulta applicabile a situazioni in cui la ragione prevalente dello scambio di partecipazioni risieda nella volontà di transitare “in neutralità fiscale” dal regime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori a quello più favorevole dell’IRES” (ci si riferisce, in particolare all’applicazione della pex o della dividend exemption).

Nel caso in specie, invero, tale rischio non sussiste in quanto per conseguire la disponibilità delle disponibilità liquide di ALFA, i soci persone fisiche del nucleo A dovrebbero comunque deliberare la distribuzione di utili da parte di BETA così come avrebbero dovuto fare rispetto ad ALFA. Il regime fiscale applicabile, dunque, non muta.

Tuttavia, il passaggio resta controverso se si considera che (i) il passaggio da un possesso diretto ad un possesso indiretto della partecipazione, di per sé, non aggira il regime di tassazione dei dividendi/plusvalenze delle persone fisiche, anzi, aggiunge un ulteriore livello impositivo (pari all’1,2%); (ii) l’ipotetico effetto deferral potrebbe essere conseguito anche laddove la società avesse deciso di accantonare gli utili a riserva anziché distribuirli; (iii) il principio si pone in antitesi con la Risposta n. 199/2021 nella quale l’Agenzia aveva escluso i profili abusivi di un’operazione avente ad oggetto la costituzione di una holding tramite conferimento ex art. 177, comma 2, del TUIR propedeutica alla vendita delle stesse partecipazioni ricevute dalla conferitaria in regime PEX.

  • Ivan Mastrototaro
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