In particolare, le modifiche consistono nell’abrogazione delle norme che avevano implementato la cd. Direttiva Interessi & Royalties in base alle quali, a determinate condizioni, i pagamenti di interessi e royalties da imprese britanniche a società del medesimo gruppo residenti in Paesi europei potevano essere effettuati in esenzione da ritenute alla fonte.
La normativa in questione era “sopravvissuta” alla Brexit in quanto le disposizioni della Direttiva Interessi & Royalties che avevano cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1° gennaio 2021 erano state precedentemente incorporate nella normativa domestica (sections 757-767 dell’Income Tax Act 2005) e hanno quindi continuato a restare in vigore anche dopo la fine del periodo transitorio e la definitiva uscita del Regno Unito dalla UE.
In effetti, a fronte dell’automatica disapplicazione della Direttiva Interessi & Royalties nei confronti del Regno Unito da parte degli Stati membri UE si era venuta a creare un’asimmetria nei flussi cross-border UK/UE tra imprese associate: i pagamenti di interessi e royalties da imprese europee verso le proprie associate britanniche non godevano più dei benefici della direttiva mentre i pagamenti in senso inverso continuavano a fruire dell’esenzione.
Le note esplicative al Finance Bill (in fase di approvazione in parlamento) chiariscono infatti che l’abrogazione di queste disposizioni garantirà che le società residenti negli Stati membri dell’UE cesseranno di beneficiare delle esenzioni dalla ritenuta alla fonte adesso che il Regno Unito non ha più l’obbligo di fornirle. Di conseguenza, le società residenti in Stati membri dell’UE non riceveranno più un trattamento più favorevole rispetto alle società con sede in altre parti del mondo e la capacità impositiva del Regno Unito sui pagamenti transfrontalieri di interessi e royalties sarà disciplinata esclusivamente dagli accordi sulla doppia imposizione (in base ad un principio di reciprocitá).
Con le modifiche annunciate in sede di Spring Budget, verranno pertanto abolite le disposizioni di cui alle sections 757-767 dell’Income Tax Act con effetto dal 1° giugno 2021.
A partire da quella data, interessi e royalties pagati a imprese associate residenti in Paesi Europei saranno quindi soggetti alla normativa applicabile ai pagamenti nei confronti di tutti i soggetti non residenti con conseguente applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%.
È stata inoltre inserita una disposizione con finalità antielusive che prevede l’applicazione della ritenuta anche in relazione ai pagamenti fatti in “disqualifying circumstances” a partire dal 3 marzo 2021 (che é la data in cui le disposizioni dello Spring Budget sono state rese note). Nel Finance Bill si precisa che per “disqualifying circumstances” si intendono i pagamenti fatti in base ad accordi contrattuali o strutture che hanno come scopo principale quello di rendere applicabile l’esenzione ora abrogata. Si pensi ad esempio ad accordi che consentono il pagamento anticipato di interessi o royalties non ancora maturati alla data del 1° giugno.
La ritenuta domestica può essere ridotta in applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni. Nel caso specifico dei flussi tra Regno Unito ed Italia, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizione entrata in vigore tra i due paesi il 1° gennaio 1991, tali ritenute possono essere ridotte, ricorrendone le condizioni al 10% per quanto riguarda gli interessi (art. 11) e all’8% per le royalties (art.12).
Un approfondimento del tema sarà fatto nel corso del Webinar “Tax & Legal Update 2021. Dealing with Covid and Brexit following the recent UK Budget” – 24 Marzo 2021