Ove il trustee persona fisica acquisti un immobile realizzando la dotazione patrimoniale del trust, sussisterebbe, secondo la Corte, la condizione soggettiva di accesso alla disciplina del c.d. prezzo-valore, in quanto l’acquirente (trustee) è persona fisica.
La linea interpretativa, consolidatasi anche nelle discussioni di prassi, potrebbe alimentare interesse, consentendo di calcolare il valore di riferimento per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili abitativi, sulla base del “valore catastale” e “indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”.
Ci si potrebbe domandare se la disciplina del “prezzo-valore” possa trovare applicazione anche laddove l’incarico di Trustee sia ricoperto da una persona giuridica. Dal tenore letterale giurisprudenziale, infatti, tale possibilità sembrerebbe dover essere esclusa per le Trust company. Tuttavia, stante la identità dell’istituto giuridico prescelto, ovverosia il trust, tale soluzione interpretativa sembrerebbe discriminare ingiustificatamente quei soggetti che decidano di avvalersi di trustee professionali quali le Trust company.
L’argomento non mancherà di suscitare dibattito e il nostro Studio lo monitorerà.