Con la Circolare 19/E del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti che caratterizzano la procedura attuale rispetto alla precedente.
Con la Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito alla nuova procedura di collaborazione volontaria.
È bene ricordare che con il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 è stata prevista, in particolare dall’articolo 7, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria per il periodo dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
Alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria nella sua versione nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere, ai sensi dell’articolo 5-octies, comma 3, 8 del decreto legge 193/2016, oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
Il legislatore, tuttavia, ha posto dei limiti per i contribuenti che hanno già presentato istanza ai fini della precedente edizione, onde evitare che la riedizione della procedura possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza del quadro delle violazioni che il contribuente era chiamato a far emergere con
spontaneità, completezza e veridicità per il perfezionamento della procedura attivata con istanza presentata entro il 30 novembre 2015.
L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione s’innesta in uno scenario internazionale che ritiene il contrasto e la lotta all’evasione fiscale un obiettivo primario, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali.
A ciò si aggiunge il fatto che l’Italia, ma non solo, ha ampliato la rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad allargare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.
Le modifiche normative, infatti, consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi c.d. “black list” che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016.
In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informative in vigore alla data del 24 ottobre 2016.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale un software che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco.