Le norme contengono un’estensione del beneficio della tassazione agevolata, già prevista per tali categorie di contribuenti, sia da un punto di vista dell’ambito applicativo (soggetti interessati) che qualitativo (durata ed ammontare del beneficio).
Per i lavoratori impatriati viene infatti incrementata da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono semplificate le condizioni per l’accesso, includendo, nell’ambito applicativo della norma, anche i soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e i titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.
E’ prevista inoltre l’estensione del beneficio per ulteriori 5 anni in presenza di determinate condizioni (numero di figli minorenni a carico, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno, con una riduzione dell’imponibile fino al 90%).
Con una modifica all’art. 44, D.L. n. 78/2010 viene prevista un’estensione da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale applicabile anche a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, e la durata dell’agevolazione è prolungata fino a 13 anni in presenza di specifiche condizioni (anche in questo caso, numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
L’elemento di maggior rilievo, è che, a differenza della precedente formulazione della norma (e sua interpretazione), potranno accedere ai benefici fiscali anche i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE (rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020) purché abbiano avuto, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento stesso, la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Rilevante ancor più l’applicabilità retroattiva della norma, relativamente ai lavoratori impatriati (e docenti e ricercatori) non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019. Il comma 5, 1, 5ter e 4, 3quater, del D.L. 34/2019, prevede infatti che “Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani (e docenti e ricercatori italiani ndr) non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.
In sostanza, anche ai lavoratori “impatriati“ e ai docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2018, spettano i benefici fiscali previsti rispettivamente dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015 e dall’art. 44 del DL 78/2018, così come in vigore al 31-12-2018, purché sia rispettata la medesima condizione di coloro che rientreranno in Italia dall’1 gennaio 2020 (ovvero, aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta antecedenti il trasferimento).
Un chiarimento necessario e fortemente richiesto da contribuenti e consulenti: quasi perfetto, se non chiudesse con “Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.”
Un passo avanti importante, dunque, che va anche oltre l’auspicio formulato da Alessandro Belluzzo, chiamato ad esprimersi in merito nel corso nel corso della conferenza ‘Cervelli, cuori e braccia’ tenuta alla Camera dei Deputati ad ottobre 2018, durante la quale aveva affermato “Se davvero si vuole favorire l’economia e l’imprenditorialità italiana, bisognerebbe rivedere e snellire il sistema a partire da un atteggiamento pragmatico ed anti-burocratico e quindi l’AIRE va sicuramente riformata, il sistema tributario emancipato da concetti civilistici recepiti tout court e gli incentivi per l’attrazione del capitale umano in Italia concessi con maggiore elasticità, visto che rappresentano una fonte di arricchimento morale e materiale per l’intero Paese” – Il Sole 24 Ore, 12/10/2018
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Leggi qui il testo del D.L. n. 34 del 2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi