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I chiarimenti del Fisco sul passaggio generazionale delle aziende

I chiarimenti del Fisco sul passaggio generazionale delle aziende
Interessante presa di posizione con Risposta n° 185 del 1° febbraio 2023. L’Amministrazione ha chiarito che la donazione della quota di controllo di una società, dai genitori ai figli, non beneficia dell’esenzione da imposta di donazione qualora il potere “sostanziale” di amministrazione della società non competa ai donatari. La Risposta ha portata generale e chiarisce una posizione che per alcuni era dubbia ma è in linea con le interpretazioni dello Studio scrivente. Sempre interessante trovare conferma dal Fisco delle posizioni (a volte conservative) assunte nell’interesse dei Clienti.

La Risposta riguarda un caso specifico: donazione l’85% del capitale sociale di una società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese, laddove tuttavia rimane agli accomandatari l’1% del capitale sociale, che pertanto consente il potere di nomina dell’organo amministrativo. L’Agenzia deduce che, anche dopo il trasferimento della quota di controllo della società in questione, dai genitori ai figli, questi ultimi non possono essere considerati quali soci di controllo in quanto sono i soci accomandatari che «continueranno a ricoprire […] il ruolo di soci di controllo della società».

Ricordiamo che l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, finalizzato ad agevolare i passaggi generazionali delle aziende di famiglia, consente, a certe condizioni, l’esenzione dalle imposte di donazione e successione.

Simili operazioni potrebbero essere efficacemente strutturate attraverso le best practice della pianificazione patrimoniale, disponibili dal 2023!

Per il Fisco non basta accertare che si abbia un formale trasferimento a titolo gratuito di una quota di partecipazione che consente di ottenere il controllo di una società di capitali, ma occorre indagare la “sostanza” del trasferimento. Dunque, sarà necessario verificare se: (i) vi sia «azienda di famiglia» intesa «quale realtà imprenditoriale produttiva» (pertanto, si tratta di andare a verificare la realtà concreta sottostante alla titolarità del capitale sociale); (ii) il trasferimento attribuisca ai donatari «il potere di influire in modo diretto e immediato sull’attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali».

 

In tema è utile ricordare la posizione adottata dall’Agenzia durante “Telefisco 2023” laddove è stato precisato che nel caso di trasferimento della partecipazione di controllo in un Trust occorre che la verifica dei requisiti agevolativi sia effettuata “in uscita” ovvero quando si verifica attribuzione stabile ai beneficiari del Trust.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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