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In arrivo importanti novità per Imprese e Contribuenti con il Decreto Fiscale

In arrivo importanti novità per Imprese e Contribuenti con il Decreto Fiscale
Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», è entrato in vigore il 28 marzo 2026. Il provvedimento reca importanti novità per imprese e contribuenti, tra cui sia alcune misure correttive delle novità introdotte con la Legge di Bilancio (tra cui quelle in materia di PEX e dividend exemption) sia interventi autonomi di sostegno al sistema produttivo. 

Di seguito si illustrano le principali novità. 

 

Ripristino del regime dei dividendi e della participation exemption – PEX (art. 11) 

Tra le misure di maggiore rilievo sistematico, l’art. 11 del decreto dispone il ripristino integrale del regime di esclusione da imposizione dei dividendi e delle plusvalenze nella misura del 95% per i soggetti IRES, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (comma 5). 

La norma supera e corregge le restrizioni introdotte dalla L. 199/2025, la quale aveva subordinato l’accesso alla dividend exemption (artt. 59 e 89 TUIR) e alla participation exemption (artt. 58 e 87 TUIR) al possesso di una partecipazione dotata di una soglia minima di rilevanza economica: quota non inferiore al 5% del capitale della società partecipata, ovvero investimento avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. In assenza di tali requisiti dimensionali, dividendi e plusvalenze sarebbero concorsi integralmente alla formazione del reddito imponibile, determinando una doppia imposizione economica fortemente contestata dagli operatori e dalla dottrina. 

Sul piano tecnico, l’intervento opera mediante abrogazione dei commi da 51 a 55 dell’art. 1 della L. 199/2025 (comma 4 dell’art. 11), che avevano introdotto le soglie dimensionali, nonché mediante la soppressione dei rinvii ai requisiti di soglia disseminati negli artt. 58, 59, 87 e 89 TUIR. Il regime torna dunque quello previgente: l’esclusione del 95% per i soggetti IRES opera senza condizioni di soglia, analogamente a quanto applicabile fino al 31 dicembre 2025. La medesima logica si estende al regime PEX sulle plusvalenze, fermi restando i quattro requisiti tradizionali dell’art. 87 TUIR (holding period, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata, commercialità). 

L’art. 11 riscrive inoltre il comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973, confermando la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti residenti in Stati UE o SEE, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari assimilati e contratti di associazione in partecipazione non riferibili a stabili organizzazioni in Italia. Come dichiarato dal Viceministro Leo, l’intervento mira a «evitare comportamenti elusivi ed ulteriori complicazioni nel sistema». 

 

Lavoratori impatriati: aggiornamento dei riferimenti normativi (art. 2) 

L’art. 2 del decreto aggiorna i riferimenti normativi relativi al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, modificando l’art. 1, comma 154, della L. 232/2016 per includere il richiamo all’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (riforma della fiscalità internazionale). L’intervento estende la regola di non cumulabilità – già prevista rispetto al vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) – anche al nuovo regime di cui al D.Lgs. 209/2023, escludendo che il contribuente possa beneficiare contestualmente del regime impatriati e dell’opzione per l’imposizione sostitutiva sui redditi esteri ex art. 24-bis TUIR (cd. res non dom). Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. 

 

Iper-ammortamento: eliminazione del vincolo di produzione UE/SEE (art. 7) 

L’art. 7 del decreto sopprime, nell’art. 1, comma 427, della L. 199/2025, le parole che limitavano la maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper-ammortamento) ai soli beni strumentali prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo. A seguito della modifica, le imprese potranno beneficiare della maggiorazione indipendentemente dal luogo di produzione del bene, con applicazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 (comma 3). 

L’eliminazione del vincolo territoriale risponde all’esigenza – segnalata con urgenza dal mondo imprenditoriale – di non penalizzare gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico la cui produzione è prevalentemente concentrata al di fuori dell’area UE/SEE. 

 

Credito d’imposta per le imprese – cd. salva Transizione 5.0 (art. 8) 

L’art. 8 del D.L. 38/2026, in attuazione dell’art. 1, comma 770, secondo periodo, della L. 199/2025, introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, destinato alle imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive ex art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. 56/2024) e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione attestante che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. MIMIT 24 luglio 2024 (pubblicato in G.U. 6 agosto 2024, n. 183). Il credito è riferito agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016. 

Il limite di spesa è fissato in 537 milioni di euro per l’anno 2026. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate (comma 2). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito spettante. Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007, all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 31 del D.L. 78/2010. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR). 

 

Regime IVA delle operazioni permutative: ridefinizione della decorrenza (art. 1) 

L’art. 1 del decreto sostituisce il comma 139 dell’art. 1 della L. 199/2025, stabilendo che il nuovo regime IVA delle operazioni permutative si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. La disposizione introduce altresì una clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità all’art. 1, comma 138, della L. 199/2025 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata. 

 

Avviamento negativo per i soggetti IAS/IFRS (art. 3) 

L’art. 3 del decreto inserisce un nuovo comma 5-ter nell’art. 86 TUIR e un nuovo comma 4-nonies nell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 (IRAP), prevedendo che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (di cui all’art. 1, comma 237, della L. 234/2021), la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni (cd. avviamento negativo o bargain purchase), limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. 

 

Differimento del contributo sulle importazioni di modesto valore (art. 5) 

L’art. 5 del decreto differisce al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo di cui all’art. 1, comma 126, della L. 199/2025, relativo alle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE con valore dichiarato inferiore a 150 euro. Il rinvio è motivato dalla necessità di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di completare l’adeguamento dei sistemi informatici necessari alla riscossione del tributo, nonché di attendere gli esiti delle discussioni in corso a livello UE in merito all’armonizzazione del contributo (la versione europea, pari a 3 euro, dovrebbe entrare in vigore dal medesimo mese). 

 

Riscossione: nuovi termini per la riconsegna anticipata dei carichi (art. 10) 

L’art. 10 introduce un nuovo comma 3-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 110/2024 e nell’art. 211 del D.Lgs. 33/2025 (testo unico della riscossione), prevedendo che, per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione per i quali sia decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata sia effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto attuativo ivi previsto. 

 

Altre misure 

L’art. 6 posticipa dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei, agenti di imprese petrolifere (modifica dell’art. 1, comma 142, della L. 199/2025).  

L’art. 4 introduce un’esenzione dall’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. 239/1996 per gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell’art. 96 del TUB (D.Lgs. 385/1993). L’esenzione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2028 

L’art. 9 stabilisce che le somme di cui all’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, non sono soggette alla ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 600/1973, se l’ammontare complessivo attribuito dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera i 300 euro. Qualora il totale superi tale soglia, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta. 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti è incrementata da 100 a 118 euro (modifica dell’art. 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972, e dell’art. 9, comma 3, lettera b), della tariffa allegata al D.Lgs. 123/2025). La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28 marzo 2026. 

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