Con riferimento alla residenza delle persone fisiche, l’intervento rimodula i principi cardine dei presupposti della residenza fiscale, mantenendo inalterato l’approccio verso i paesi non collaborativi (ad es. la presunzione di residenza per i paesi “black list”). L’iscrizione all’AIRE, recependo la migliore dottrina e l’incalzante giurisprudenza, non è più condizione necessaria per la perdita della residenza, ma si inserisce una presunzione relativa fondando poi il giudizio sui temi sostanziali, come da prassi internazionale.
Con riferimento alla residenza delle società e degli enti, l’intervento recepisce le linee guida OCSE e comunitarie abbandonando i criteri del luogo dell’amministrazione e dell’oggetto principale, inserendo i concetti di “direzione effettiva” e di “gestione ordinaria in via principale”, sempre ancorandosi temporalmente alla maggior parte del periodo d’imposta. Ad entrambe le definizioni anzidette viene fornito dalla legge il dovuto quadro definitorio. Viene lasciato un forte presidio contro la c.d. “esterovestizione”. Per gli organismi di investimento collettivo, il nuovo testo prevede che “si considerano residenti se istituiti in Italia”. Per i trust e gli istituti aventi analogo contenuto, permane la presunzione relativa finalizzata a considerare residenti in Italia i trust istituti in Stati e Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in loro favore un’attribuzione che importi il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari. Viene tuttavia precisato che è fatta salva la possibilità di fornire prova contraria.
I temi sono oggetto di ampio commento nell’articolo dedicato, pubblicato nel nostro sito, e si è a disposizione per ogni chiarimento. La riforma è importante e rilevante e potrà consentire di rimodulare, secondo linee di business, l’architettura societaria e di governance dei gruppi di impresa, così da evitare conflitti interpretativi con l’Amministrazione.
L’intervento governativo riguarda poi altre disposizioni, tra cui la disciplina sulle cd Controlled Foreign Corporations (CFC), gli aiuti di stato, gli impatriati e il c.d. reshoring.
Con riguardo alla CFC, il testo governativo apporta le modifiche rese necessarie in ragione dell’implementazione della c.d. Global Minimum Tax, anche recependo alcuni suggerimenti di prassi con l’effetto di dare peso al confronto tra l’effective tax rate estero e il virtual tax rate Italiano, quando la tassazione è sotto il 15% (global minimum tax rate). Ciò ha un impatto di rilievo in modo particolare per le holding, che nella bozza precedente venivano penalizzate.
Con riferimento alla norma sugli impatriati, pur recependo molte delle critiche costruttive pervenute, la scelta finale è quella di terminare il regime attuale con il 31 dicembre, pur mantenendo i diritti acquisiti. Dal 1° gennaio 2024 il nuovo regime degli impatriati riguarderà soltanto i soggetti ad alto potenziale con particolari qualifiche professionali o titoli di studio (decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) che maturano redditi da lavoro dipendente o assimilati e redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia a certe condizioni. Il decreto prevede una norma transitoria a chi avesse davvero pianificato il trasferimento per il 2024 acquistando un immobile di prima residenza e conferma il c.d. “grandfathering” a coloro che sono entrati entro il 31 dicembre del corrente anno nell’attuale regime impatriati, mantenendo i diritti di tutti coloro che sono entrati nel c.d. art. 16. La scelta finale è stata quella di limitare fortemente la circolazione intra gruppo del capitale umano e francamente non se ne capisce la ragione. Il tema è approfondito con dettaglio nell’articolo dedicato.
La riforma incentiva il trasferimento in Italia di attività economiche (c.d. reshoring). Il decreto cerca di intervenire nello scenario competitivo comunitario, prevedendo un abbattimento al 50% dell’Ires e dell’Irap per le imprese e le professioni svolte in forma associata svolte in un paese estero (non EU e non SEE) che si trasferiscono in Italia.
Infine, la riforma recepisce la direttiva 2022/2523 del Consiglio, datata 14 dicembre 2022, in materia di imposizione minima globale. Trattasi del corposo tema dell’attuazione in Italia della c.d. “global minimum tax”, per il quale si attua ampio rinvio. I clienti riceveranno il dovuto supporto in tema, così come coloro che fossero interessati.
I partner dello studio saranno felici di approfondire questa importante riforma della fiscalità internazionale e il loro impatto nella vita privata o d’impresa.
Tutte le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.